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LA NUOVA DISCIPLINA SUL LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. LE TUTELE DEL LAVORATORE PUBBLICO ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO DOPO IL D.LGS. 75/17
La ricerca procederà alla ricostruzione della nuova disciplina in tema di tutele da applicare al lavoratore pubblico illegittimamente licenziato. In particolare la normativa oggetto di studio è contenuta nell'art. 21 del d.lgs. 75/17, il quale, nel modificare l'art. 63 del d.lgs. 165/01 (il cd. TUPI) ha così stabilito: "Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilita', dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento deicontributi previdenziali e assistenziali". In sostanza il legislatore del 2017 ha individuato una soluzione in linea con la tesi che riteneva l'art. 18 St. Lav., come riformato dalla legge Fornero (legge n. 92/2012), non applicabile al settore pubblico. Alla base di questa scelta vi sono ragioni di ordine sistematico, poggiate sostanzialmente sul dato che le regole a tutela del dipendente pubblico mirano a soddisfare anche interessi di carattere generale.Si tratta delle stesse argomentazioni cui è ricorsa la Corte costituzionale nella vicenda relativa al licenziamento ingiustificato dei dirigenti pubblici: per i quali, secondo la Consulta, la valutazione di idoneità professionale deve essere affidata a criteri e procedure di carattere oggettivo, escludendo che la reazione ad un atto risolutivo illegittimo possa essere esclusivamente di tipo risarcitorio. Le conclusioni cui perviene la Corte Costituzionale, con riferimento ai dirigenti pubblici, rappresentano un ulteriore ostacolo all’estensione dell’art. 18 riformato a tutto il settore pubblico: la Consulta non ammette il riconoscimento di una tutela meramente economica a favore del dirigente illegittimamente licenziato, in quanto questo tipo di sanzione creerebbe uno stretto legame fiduciario tra organo politico e dirigenti, che comprometterebbe l’autonomia e l’imparzialità dell’azione amministrativa.Nella ricerca occorrerà approfondire i seguenti aspetti: a) compatibilità della nuova disciplina con i principi contenuti nella legge delega (l. 124/15); b) confronto con la disciplina applicabile nel settore privato; c) analisi tecnico-giuridica del meccanismo apprestato dall'art. 21 del d.lgs. n. 75/17, che riprende il vecchio art. 18, ma con alcuni rilevanti novità; d) il campo di applicazione della disposizione, sia sul piano soggettivo sia sul piano oggettivo.La ricerca avrà l'obiettivo di verificare la complessiva tenuta della nuova disciplina e la sua idoneità a soddisfare e contemperare le istanze di tutela del lavoratore pubblico e le esigenze di perseguire i valori di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Responsabile | LUCIANI Vincenzo | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.057,00 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Gruppo di Ricerca | LUCIANI Vincenzo (Coordinatore Progetto) GALIZIA CARMEN (Ricercatore) QUARANTA Mario (Ricercatore) RUSSOMANDO Annalisa (Ricercatore) |