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LA TRASFORMAZIONE DELLE BANCHE POPOLARI IN SOCIETA' PER AZIONI
Il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni in l. 24 marzo 2015, n. 33, ha introdotto norme che hanno profondamente modificato la disciplina delle banche popolari, prevedendo, tra l’altro, che laddove l’attivo patrimoniale delle stesse travalichi la soglia degli otto miliardi di euro esse debbano obbligatoriamente trasformarsi in società per azioni, andando incontro, diversamente, alla prospettiva dello scioglimento e della messa in liquidazione. In effetti, il legislatore ha sancito l’incompatibilità della forma cooperativa per le banche popolari che assumano profili dimensionali particolarmente significativi.Su questo sfondo, con il d.l. n. 3/2015 sono state modificate alcune norme del d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) in materia di trasformazione delle banche popolari in società per azioni, nell’ottica di favorire e rendere in generale più agevole tale mutamento di veste giuridica dell’impresa bancaria e di evitare che dallo stesso possano derivare impatti negativi sull’integrità del loro patrimonio. Con il 9° aggiornamento apportato il 9 giugno 2015 alla circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 sono state dettate disposizioni attuative della riforma, soprattutto per quanto attiene alla disciplina del diritto di recesso riconosciuto ai soci che non abbiano concorso a deliberare la trasformazione, che si consente alla Banca d’Italia di regolare “anche in deroga a norme di legge”.L’efficacia di quest’ultimo provvedimento, peraltro, proprio per la parte relativa alla regolamentazione del diritto di recesso, è stata sospesa dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 5383 del 2 dicembre 2016, resa all’esito del ricorso proposto da alcuni soci degli istituti di credito interessati, con riguardo alla quale, con ordinanza n. 5277 del 15 dicembre 2016, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale.La Corte Costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 287 del 21 dicembre 2016, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni sollevate dalla Regione Lombardia rispetto alla legittimità dell'art. 1, d.l. n. 3/2015, nella parte in cui individua la soglia dell’attivo rilevante ai fini dell’operatività dell’obbligo di trasformazione e con riferimento all’adozione dello strumento del decreto-legge per la riforma delle banche popolari, rispettando quindi il disposto costituzionale di cui all’art. 77 Cost.Su tale sfondo, il progetto è finalizzato all'analisi della disciplina introdotta dal d.l. n. 3/2015 e dalla connessa normativa regolamentare, nonché alla valutazione dei riflessi sistematici, che appaiono ampi e profondi, che essa si presta a produrre sull'impianto del diritto societario italiano. Ciò, evidentemente alla luce delle possibili evoluzioni del quadro legislativo esaminato, conseguenti alle decisioni che la Corte Costituzionale è chiamata ad assumere in ordine alla legittimità costituzionale delle disposizioni del d.l. n. 3/2015 da cui discende la compressione del diritto al rimborso del valore delle partecipazioni sociali riconosciuto ai soci che, a seguito della trasformazione delle banche popolari in società per azioni, intendessero recedere dalla compagine sociale.La ricerca, nella prospettiva di porre in evidenza le logiche che hanno ispirato la riforma della disciplina delle banche popolari, prenderà le mosse dalla ricostruzione dell'iter legislativo che, in un contesto sociale ed economico segnato dalla dirompente crisi che negli ultimi anni ha colpito i mercati, senza risparmiare il comparto finanziario e creditizio, ha condotto alla emanazione del provvedimento in questione.Saranno, quindi, criticamente esaminati i nuovi caratteri che il modello delle banche popolari assume sulla base delle modificazioni normative introdotte dal d.l. n. 3/2015, focalizzando la riflessione sul ruolo che, rispetto al passato, tale modello, nella sua attuale configurazione, è destinato ad assumere a livello "sistemico".
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | CAPO Giovanni | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.465,00 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Gruppo di Ricerca | CAPO Giovanni (Coordinatore Progetto) De Chiara Edoardo (Ricercatore) FAUCEGLIA Giuseppe (Ricercatore) FEZZA Fabrizio (Ricercatore) MURINO Filippo (Ricercatore) PECORARO Clemente (Ricercatore) PRINCIPE Angelina (Ricercatore) ROSAPEPE Roberto (Ricercatore) |