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I SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA

Gli aspetti di maggior interesse per il soggetto interessato, ce la ricerca si propone di approfondire, sono i seguenti:» informativa: al momento della richiesta di finanziamento, l'interessato sarà informato dall'ente finanziario in maniera chiara e semplificata circa le modalità del trattamento dei propri dati nei SIC e sull'esercizio dei propri diritti (modello unico di informativa);» consenso: il consenso dell'interessato non è più necessario per il trattamento dei dati negativi (ritardo nei pagamenti o inadempimenti non regolarizzati), in base al principio del bilanciamento degli interessi: ai fini della gestione e della tutela del credito, il trattamento dei dati negativi è lecito anche senza il consenso dell'interessato; per il trattamento dei dati positivi (regolari adempimenti), invece, è necessario il consenso dell'interessato, che può, comunque, revocarlo in qualsiasi momento, con la conseguente cancellazione dei relativi dati da parte dei SIC;» natura dei dati: possono essere utilizzati solo i dati essenziali (relativi alle vicende creditizie dell'interessato) e solo per scopi attinenti alla gestione ed alla tutela del credito; i dati non possono essere utilizzati per nessun altro scopo (non per scopi pubblicitari o simili); non possono essere utilizzati i dati sensibili (dati relativi alla razza, alla religione, all'appartenenza a partiti politici o allo stato di salute), né i dati giudiziari (aver riportato condanne);» correttezza dei dati: sia gli enti finanziari che i SIC hanno l'obbligo di controllare l'esattezza e l'aggiornamento continuo dei dati: aumentano i meccanismi di controllo. Se censiti erroneamente, l'interessato ha il diritto di ottenerne la cancellazione, la modifica, l'integrazione o l'aggiornamento;» accesso ai propri dati: l'interessato, con una semplice richiesta, ha il diritto di conoscere quali siano i propri dati censiti nei SIC. Si ripete che, se censiti erroneamente, l'interessato ha il diritto di ottenerne la cancellazione, la modifica, l'integrazione o l'aggiornamento;» tempi di conservazione dei dati: sono previsti tempi di conservazione ben precisi, al termine dei quali i dati vengono automaticamente cancellati dal sistema. Sono previsti, inoltre, tempi diversi a seconda che si tratti di dati negativi (ritardi nei pagamenti, sofferenze, cessioni del credito ecc) o positivi ed, ancora, a seconda della diversa tipologia e della gravità dell'inadempimento (vedi la tabella al punto 11);» pubblicità ed accessibilità dei dati: solamente il personale addetto dell'ente finanziario al quale l'interessato ha chiesto il finanziamento o con il quale ha già un rapporto di credito. Nessun altro soggetto può accedere ai dati censiti dal SIC.>> Tutela dei diritti: Nel caso in cui le istanze rivolte ai SIC o agli enti finanziari per far valere i diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy non abbiano avuto risposta entro i termini previsti o non l'abbiano avuta in maniera completa, è possibile proporre ricorso, alternativamente, al Garante o all'Autorità giudiziaria. Nel caso in cui l'interessato abbia subito un danno in seguito all'illegittimo trattamento dei dati, può adire il giudice ordinario per ottenere il risarcimento, in quanto il Garante per la protezione dei dati personali non è competente in materia.La ricerca si propone l'approfondimento dei profili normativi e delle applicazioni giurisprudenziali delle citate tematiche

StrutturaDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo500,00 euro
Periodo20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020
Proroga20 febbraio 2021
Gruppo di RicercaFEZZA Fabrizio (Coordinatore Progetto)
CAPO Giovanni (Ricercatore)
MENICUCCI Mauro (Ricercatore)
PECORARO Clemente (Ricercatore)
ROSAPEPE Roberto (Ricercatore)
ZULIANI Marco (Ricercatore)