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CONTRATTO DI CONVIVENZA E DIRITTO EUROPEO
Diversi sono gli interrogativi che solleva la codificazione di questa fattispecie contrattuale, nata per offrire nuove garanzie alle convivenze di fatto e diventando uno strumento che potrebbe operare soltanto nell’ambito delle convivenze registrate. La ricerca parte dal piano sistematico, volto alla definizione degli elementi costitutivi del tipo contrattuale ed in particolare forma, causa ed oggetto, per poi muoversi secondo due direttrici: il confronto con le soluzioni accolte in altri ordinamenti europei, ed in particolare i Pacs francesi, nonché il contesto normativo europeo in vista del futuro Regolamento sul versante patrimoniale del rapporto. Il contratto infatti avrà pure un oggetto esclusivamente patrimoniale, ma l’inerenza ad una relazione familiare che, con la registrazione, attesta l’esistenza di un rapporto formalizzato sul piano giuridico, avrà sicure implicazioni sulla libertà di circolazione.A livello strutturale la genesi del contratto solleva interrogativi su talune condizioni di validità, che investono il profilo formale e gli elementi essenziali del contratto. Sul piano formale l’introduzione della scrittura privata autenticata, che si limita ad attestare la provenienza dell’atto, pone il problema della tipologia di controllo esigibile sui contenuti in termini di liceità o anche di opportunità. Questi ultimi, in parte tipizzati dal legislatore, oltre al profilo della residenza anagrafica da rileggere alla luce della normativa europea, riguardano il regime patrimoniale primario e secondario. Il problema è la definizione dello spazio di autonomia riconosciuto ai conviventi: il regime primario, sulla falsariga dell’art. 143, co. 3, c.c., difficilmente può considerare disponibile l’esistenza dell’obbligo di contribuzione ma soltanto le modalità di adempimento; sul regime patrimoniale del rapporto, invece, la norma sembra consentire alle parti di opzionare esclusivamente il regime della comunione legale. Di qui il dubbio sulla possibilità di adottare forme di comunione convenzionale o di istituire un fondo patrimoniale, considerata la scelta del legislatore di adottare una disciplina differenziata rispetto agli altri modelli familiari, nonostante una formulazione normativa generica. Aspetti su cui determinante è la qualificazione della natura familiare o patrimoniale dell’accordo.Altro effetto patrimoniale della convivenza, che rientra nella ultrattività della solidarietà ex lege, riguarda il diritto di ricevere gli alimenti: la previsione confusionaria sul piano terminologico, che riconosce il diritto agli alimenti a chi versi in uno stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, nonché il richiamo ad una durata proporzionale alla convivenza, potrebbe rendere opportuna una regolamentazione sul piano contrattuale. Eventualità che si collega alla possibilità di ipotizzare patti in vista della crisi del rapporto, a fronte di un orientamento restrittivo che ad oggi caratterizza le decisioni giurisprudenziali, nonostante le affinità riscontrate in dottrina tra accordi pre-matrimoniali e accordi para-matrimoniali tipici delle convivenze. Interessante è allora allargare lo sguardo al piano europeo dove il Regolamento del Consiglio 2016/1104 in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate attua una cooperazione rafforzata, cui partecipa l’Italia, in materia di legge nazionale applicabile se la coppia riguarda soggetti di diversa nazionalità, mentre la Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (attuata con d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 30) riconosce il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. A ciò si aggiunga il Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari della Conferenza dell’Aja che, in ragione dell’adesione come Unione europea, risulta applicabile agli Stati membri, compresa l’Italia, considerato che contiene elementi applicabili agli accordi sugli alimenti.
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |
Responsabile | PIGNATARO Gisella | |
Tipo di finanziamento | Fondi dell'ateneo | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importo | 1.096,00 euro | |
Periodo | 20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020 | |
Proroga | 20 febbraio 2021 | |
Gruppo di Ricerca | PIGNATARO Gisella (Coordinatore Progetto) BARELA Valentina (Ricercatore) FERLITO ILARIA (Ricercatore) GRIECO Giuliano (Ricercatore) NADDEO Francesca (Ricercatore) SICA Licia (Ricercatore) STANZIONE Maria Gabriella (Ricercatore) ZAMBRANO Virginia (Ricercatore) |