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CONDOTTE RIPARATORIE E NUOVA IPOTESI DI DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO PENALE.

Recentissimamente (14 giugno 2017), la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la proposta di legge C. 4368, che ha introdotto significative modifiche sia all’ordinamento penale (sostanziale e processuale), sia all’ordinamento penitenziario.La riforma, con l’art. 162-ter c.p., rubricato “Estinzione del reato per condotte riparatorie”, ha introdotto un nuovo meccanismo procedurale – deflattivo e non premiale – già presente nella disciplina del procedimento davanti al giudice di pace (art. 35 d. lgs. n. 274 del 2000), che determina una definizione anticipata del processo penale, mediante declaratoria di estinzione del reato, a seguito di condotta riparatoria o risarcitoria e, ove possibile, della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, da parte dell’imputato. La condotta riparatoria o risarcitoria deve essere espletata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, salvo la possibilità di ottenere, in caso di impossibilità di adempiere, una proroga fino a sei mesi del termine per il pagamento, previa sospensione del dibattimento e del decorso del termine di prescrizione del reato.La nuova ipotesi di definizione anticipata del processo penale trova applicazione in relazione ai reati procedibili a querela, sempreché non si versi in ipotesi di querela non rimettibile ed è destinata a trovare applicazione nei casi in cui, attesa la perdurante conflittualità fra le parti, ad onta della manifesta disponibilità dell’autore del reato a porre rimedio alle conseguenze della sua condotta illecita, la persona offesa non intende rimettere la querela.L’aspetto più interessante della ricerca è quello di verificare, anche con il conforto della prassi applicativa, se la nuova disciplina sia in grado di garantire un (auspicabile) giusto equilibrio tra le esigenze deflattive del carico giudiziario (sottese alla riforma), i diritti dell’imputato (atteso che la possibilità di ottenere una declaratoria di estinzione del reato che prescinde dalla determinazione della persona offesa a rimettere la querela) e le aspettative della persona offesa dal reato (essendo stata rimessa ad altri – id est: il Giudice - la valutazione in ordine alla “congruità” della somma offerta).

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo348,00 euro
Periodo20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020
Proroga20 febbraio 2021
Gruppo di RicercaRANIERI Enrico (Coordinatore Progetto)
DALIA Gaspare (Ricercatore)
IOVINO Felice Pier Carlo (Ricercatore)
KALB Luigi (Ricercatore)