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LE FORME DI COERCIZIONE INDIRETTA DEL DEBITORE: LE ASTREINTES

L’art. 49 della l. n. 69/2009 ha novellato il codice di rito civile con l’introduzione dell’art. l’art. 614-bis, il quale sancisce l’applicazione di una misura coercitiva indiretta per gli obblighi di fare infungibili e per gli obblighi di non fare. Il legislatore, attingendo la fattispecie dalle astreintes del diritto d’Oltralpe, ha inteso coartare la volontà del debitore per indurlo ad adempiere un provvedimento di condanna. In Europa, i modelli di esecuzione indiretta sono quelli delle zwangsstrafes germaniche, del contempt of Court anglosassone e delle astreints del diritto francese. La norma evocata al primo comma prevede: con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409. La ratio legis è rinvenibile nell’intento di far leva indirettamente sulla volontà del debitore, imponendo il pagamento di una sanzione pecuniaria per il mancato ottemperamento a un provvedimento di condanna. La domanda di applicazione dell’astreinte non è suscettibile di essere pronunciata d’ufficio e dovrà essere avanzata dalla parte nel corso del giudizio di condanna ad un fare infungibile o ad un non fare, mostrandosi poco adeguata nell’ipotesi di prestazioni continuate o periodiche, o quando l’inadempimento è dovuto a circostanze sopravvenute alla pronuncia del provvedimento di condanna. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. L’esecutività del provvedimento si estende alla condanna accessoria. L’appello promosso contro la condanna principale implicherà l’autonoma impugnazione dell’astreinte, salva la possibilità di gravame autonomo della sola misura coercitiva. In punto di determinazione della misura coercitiva, il comma 2 dell’art. 614-bis c.p.c., prevede che il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato e prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Al giudice è richiesta una valutazione ampiamente discrezionale da applicare caso per caso, oltre ad una valutazione prognostica rispetto al danno quantificato e prevedibile sul presupposto della violazione, della inosservanza successiva o del ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo360,00 euro
Periodo20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020
Proroga20 febbraio 2021
Gruppo di RicercaVECCHIONE Antonio (Coordinatore Progetto)
FALCONE Chiara (Ricercatore)
IVONE Vitulia (Ricercatore)
MENICUCCI Mauro (Ricercatore)
MIRAGLIA Caterina (Ricercatore)
ORIOLO Anna (Ricercatore)