Progetti Finanziati

Ricerca Progetti Finanziati

IL LITISCONSORZIO NELLE FASI DI IMPUGNAZIONE

L'art. 331 c.p.c detta una specifica disciplina per l'ipotesi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei confronti di più parti, sul presupposto che si versi in ipotesi di causa inscindibile o di cause tra loro dipendenti, e dalla interpretazione di questa disposizione a contrario si ricava l’ambito di applicazione dell’art. 332 dedicato alle cd. cause scindibili, che si applica in sostanza alle fattispecie in cui non è richiamabile l’art. 331. Dal principio dell'unitarietà soggettiva del processo di impugnazione contro la stessa sentenza, che si verifica in ipotesi di cause inscindibili o dipendenti, la giurisprudenza fa discendere: a) il principio dell'unitarietà del termine di impugnazione; b) la regola dell'effetto conservativo dell'impugnazione nei confronti delle altre parti come conseguenza della rituale e tempestiva proposizione dell'impugnazione nei confronti di una delle parti vittoriose o da parte di uno solo dei più soccombenti . Ciò vuol dire che la notifica dell'impugnazione ad uno soltanto dei litisconsorti impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, anche se poi dovrà essere disposto l'ordine di integrazione del contraddittorio.Il giudizio di impugnazione avverso una sentenza che ha deciso una causa inscindibile acché una sola decisione valga nei confronti di tutti, deve svolgersi con la partecipazione di tutte le parti del precedente giudizio, onde evitare che quella sentenza emessa in relazione a posizioni giuridiche interdipendenti passi in giudicato solo per alcune di esse e non per altre. Pertanto, non passa in giudicato la sentenza pronunciata in causa inscindibile, se è tempestivamente impugnata nei confronti di alcune parti soltanto.Il codice non definisce il concetto di "causa inscindibile" anche se in chiave sistematica la nozioni generale sembra apparentemente chiara.Per causa inscindibile deve intendersi quella vertente su un unico rapporto giuridico di diritto sostanziale divenuto litigioso tra più parti, siano esse tutte titolari del rapporto stesso (artt. 102 e 110) oppure di rapporti dipendenti che, senza divenire ancora oggetto del giudizio, le legittimano a partecipare al processo (artt. 105, c. 2, 106 e 107): ossia, la "inscindibilità" allude alla presenza di più parti, che andrà conservata, relativamente ad una causa una ed unica, benché più ne siano state le parti che avevano acquisito legittimazione a contraddire al riguardo. Di poi si hanno cause tra loro dipendenti, bisognose pertanto di una decisione tra loro coordinata, allorché vi siano almeno due cause cumulate, collegate da un nesso per cui l'una dipenda dalla decisione dell'altra, talora al fine di statuire sulla stessa decidibilità nel merito della causa dipendente (come nel caso delle domande proposte in via subordinata), più spesso al fine di definire i contenuti della decisione di merito da riservare alla causa dipendente sul piano dei rispettivi oggetti sostanziali .Da quanto detto emerge già prima facie che la individuazione in concreto del tipo di regime cui assoggettare l’impugnazione della pronuncia in causa litisconsortile si ricava dalla applicazione non semplice di una molteplicità di istituti; il diritto vivente si è pertanto affidato ad una stratificata e complessa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale a fronte di una casistica sconfinata, anche con riferimento ad ipotesi statisticamente molto frequenti. E’ ormai indifferibile ad avviso del proponente una attenta opera di riepilogo e razionalizzazione le diverse correnti interpretative, maturate a volte anche asimmetricamente ed influenzate dall’ambito sostanziale di applicazione della disciplina; identificato compiutamente il fenomeno si deve soprattutto vagliarne la compatibilità con il perseguimento della ragionevole durata del processo anche in fase di gravame.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo1.893,00 euro
Periodo20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020
Proroga20 febbraio 2021
Gruppo di RicercaIANNICELLI Luigi (Coordinatore Progetto)
DE SANTIS Francesco (Ricercatore)
GENIALE ANNABELLA (Ricercatore)
GRIECO Giuliano (Ricercatore)
MANCANIELLO MARCELLO SALVATORE (Ricercatore)
MANCUSO Carlo (Ricercatore)