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MARKET ABUSE E DIRITTO PENALE

Il mercato finanziario gioca un ruolo importante nella misura in cui consente l’afflusso di capitali alle imprese e, pertanto, la crescita di queste ultime e con esse del benessere collettivo. Il risparmio entra nel mercato finanziario sulla spinta della speranza e della fiducia: della speranza coltivata dal risparmiatore sulla remunerazione del suo capitale, e della fiducia che il risparmiatore stesso ripone sul regolare funzionamento del mercato. Gli abusi di mercato, come’è noto, hanno, da sempre, posto l’interprete di fronte a rilevanti problemi, come quello di doversi misurare con un settore connotato da una forte connotazione economica, da cui discendono non irrisorie difficoltà di ridurre interessi di tipo diffuso ad una concreta dimensione di lesività (Mazzacuva-Amati 2013). L’inafferrabilità del bene giuridico da salvaguardare, comporta il pericolo di confondere l’oggetto della tutela con lo scopo della norma, come i verifica, ad esempio, nella fattispecie di insider trading. Sotto questo profilo le cose non sono migliorate con la direttiva 2003/6CE i cui vari considerando sembrano accreditare un obiettivo di tutela tipicamente promozionale. La ricerca dopo aver posto in evidenza i limiti dell’attuale sistema di contrasto contro comportamenti illeciti, nonostante la previsione di un duro regime sanzionatorio, intende, in una prospettiva di riforma evidenziare possibili correttivi ancorati ad irrinunciabile binomio : efficienza del controllo penale per fatti connotati da dannosità sociale/garanzie individuali della persona’. Ciò comporta che l’attivazione del diritto penale nel settore del mercato finanziario deve misurarsi con paradigmi del tutto nuovi, ove le specificità della materia pongono apertamente in crisi i modelli classici di incriminazione; si pensi alle difficoltà nell’accertamento del nesso eziologico tra condotta ed evento, nel caso di comportamenti illeciti posti in essere nell’ambito di gruppi societari che agiscono al di fuori del territorio nazionale. In una prospettive di lege ferenda, la soluzione va individuata nella valorizzazione di una risposta multisettoriale che coinvolga i diversi ambito dell’ordinamento. In particolare va evidenziata l’importanza di una sinergia tra strumenti amministrativo-sanzionatori e penalistici. In tale ottica l’illecito amministrativo si dovrebbe far carico dell’ampio settore coperto dall’anticipazione della tutela. Alla legislazione speciale toccherebbe, cioè, il compito di sanzionare violazioni formali e/o propedeutiche date dalla inosservanza di regole comportamentali, oppure funzionali ad agevolare l’azione di controllo da parte dell’autorità competente. Si tratta dello spazio attualmente ricoperto dai reati di pericolo astratto/presunto che non pochi problemi, di natura dommatica e politico-criminale, sollevano rispetto al corretto funzionamento del principio di offensività. Il diritto penale dovrebbe intervenire, in sintonia con le opzioni di frammentarietà, di tassatività, di offensività, per colpire fatti rilevanti sul piano dell’offesa che arrecano un danno o pongono concretamente in pericolo le singole componenti del più ampio bene di volta in volta tutelato dalla singola fattispecie incriminatrice.

StrutturaDipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)
Tipo di finanziamentoFondi dell'ateneo
FinanziatoriUniversità  degli Studi di SALERNO
Importo1.096,00 euro
Periodo20 Novembre 2017 - 20 Novembre 2020
Proroga20 febbraio 2021
Gruppo di RicercaLO MONTE Elio (Coordinatore Progetto)
DI LIETO Andrea (Ricercatore)
TELESCA MARIANGELA (Ricercatore)